Perugia 20 dicembre 2006
Campo Antimperialista, Italia
Si ਠconcluso oggi, 20 dicembre, a Perugia il processo ad Avni e Zeynep, accusati di terrorismo internazionale (art. 270 bis c.p.) e detenuti dal 1° aprile 2004, cioਠda ben 32 mesi. La sentenza ਠstata la seguente: Avni ਠstato condannato a 7 anni, in quanto la corte di assise ha ritenuto che svolgesse un ruolo dirigenziale nell’ambito del DHKP-C (art. 270 bis comma 1), mentre Zeynep ਠstata condannata a cinque anni, perchਠla corte ha valutato la sua posizione come quella di semplice appartenente (art. 270 bis comma 2). La procura aveva chiesto rispettivamente 8 e 6 anni, ritenendo che Avni e Zeynep svolgessero entranbi un ruolo dirigenziale e che non dovessero beneficiare delle attenuanti generiche; la corte ha quindi in parte disatteso le conclusioni della procura accogliendo quelle formulate, in subordine al proscioglimento, dalla difesa. Ciascuno dei due compagni ha letto una lucida e appassionata dichiarazione, sottolineando la sostanziale antidemocraticità del regime che vige in Turchia, dove la Costituzione ਠrimasta quella promulgata con il colpo di stato del 1980 e le decisioni che contano sono prese tuttora dal Consiglio Nazionale per la Sicurezza dello Stato, cioਠdai vertici della gerarchia militare. Zeynep ha anche ricordato la sua vicenda: all’inizio degli anni ’90 ਠfinita più di una volta nelle celle di tortura solo per aver partecipato a mibilitazioni studentesche; successivamente si ਠrecata in Inghilterra per ragioni di studio e anche lଠha preso parte a numerose iniziative di protesta verso il regime turco. Per questo non ha più potuto far ritorno in Turchia. La difesa a sua volta ha rimarcato i tratti, a dir poco autoritari, del sistema turco; ha illustrato la natura di forze combattenti delle organizzazioni armate dei partiti della sinistra turca e curda, natura che in base alle convenzione internazionali esclude che queste forze possano considerarsi organizzazioni terroristiche; ha rimarcato come queste forze, compresi il DHKC e il DHKP-C, non hanno mai compiuto nਠrivendicato azioni finalizzate a minacciare la popolazione, cioਠquelle sole azioni che, per giurisprudenza consolidata, sono terroristiche; ha infine ribadito come tutte le accuse siano state formulate e ritenute provate dalla procura sostanzialmente solo ricorrendo a rapporti e testimonianze provenienti dalla polizia turca. La corte ha sostanzialmente recepito le tesi dell’accusa, emettendo una sentenza pilota sotto molteplici aspetti: ha sancito la natura terroristica di organizzazioni che in realtà sono organizzazioni di massa, quali il DHKC e il DHKP-C, di cui la componente militare ਠsolo un’articolazione; ha ritenuto del tutto irrilevante il carattere oligarchico – militare del regime turco aderendo di fatto alla testimonianza del funzionario di polizia turco, per il quale nel 1980 c’ਠstato solo un attacco “diciamo pure armato” ; ha bollato come terroritico qualunque atto violento purchਠpoliticamente connotato, a prescindere dalla finalità di voler terrorizzare la popolazione, con la conseguenza che sarebbe atto terroristico anche l’autoriduzione del biglietto del cinema o l’occupazione di una casa praticate da un gruppo di persone; infine ha attribuito il valore di prova ad affermazioni assolutamente non verificate provenienti da rapporti o testimonianze della polizia turca.
Ciliegina sulla torta: i due compagni restano in carcere, nonostante la lunga custodia cautelare già scontata, la non definitività della odierna sentenza e l’assoluta mancanza del pericolo di fuga (e dove andrebbero?), di inquinamento delle prove (tutto ਠstato prima sequestrato e ora confiscato) e di reiterazione del reato.
A quanto pare sono queste la democrazia e la giustizia che, in buona compagnia, contribuiamo ad esportare a suon di bombe o, per bene che vada, di embarghi e sanzioni.
Perugia 20 dicembre 2006
Campo Antimperialista, Italia